• ASSOCIAZIONE

Lo statuto di Original Research Academy

  • Articolo 1

    È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una Associazione culturale sotto la denominazione “Associazione Culturale Original Research Academy”.
    L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. È fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da eventuali attività commerciali accessorie od altre forme di autofinanziamento, per gli scopi istituzionali.

    L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo e diffondendo occasioni d’incontro e scambio di natura culturale, dialogica, intellettuale, il tutto senza scopo di lucro.

    In armonia con i principi di solidarietà sociale, l’Associazione si propone i seguenti scopi:

    • Divulgare notizie e approfondimenti in ambito della ricerca scientifica su strumenti e apparecchiature rientranti nel novero del feedback corporeo;
    • Ricerca scientifica nell’ambito del bio e neuro feedback e delle tecniche e metodologie di gestione dello stress e miglioramento della condizione psicofisica da parte degli associati con produzione e pubblicazione di ricerche;
    • Applicazione pratico-professionale e informazione per una maggiore diffusione della cultura dell’utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature di bio e neuro feedback, in chiave di gestione dello stress, equilibrio psicofisico e sviluppo del potenziale umano;
    • Organizzazione, partecipazione e promozione di eventi in presenza ed online di formazione su tematiche inerenti agli strumenti di bio e neuro feedback nonché di altre apparecchiature e strumenti a questi correlati o correlabili in futuro;
    • Attività di ricerca degli associati ai fini del reperimento dei fondi necessari nei settori della ricerca scientifica e, in prevalenza, di quella applicata per la gestione e risoluzione dei problemi di maggiore interesse sociale;
    • Promozione e Merchandising di testi realizzati da membri ma anche tramite l’eventuale traduzione di testi già pubblicati. Lo scopo, collegato agli obbiettivi divulgativi, è quello di poter divulgare, anche per il sostegno economico dell’associazione.

    L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi istituzionali quale a titolo meramente esemplificativo la vendita di spazi pubblicitari sul proprio sito internet e la vendita in E-commerce e non di prodotti e servizi relativi agli feedback corporeo. Potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
    L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui sopra.

    Per l’attuazione dei propri scopi, l’associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, consulenti, esperti e personale specializzato estraneo all’associazione
    La durata è indeterminata, ma l’assemblea potrà disporre lo scioglimento dell’Associazione con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.
    La sede è fissata in Ozzano dell’Emilia.

  • Articolo 2

    Può essere associato qualsiasi cittadino o ente, italiano o straniero, che sia stato ammesso a farne parte secondo le norme del presente statuto e del regolamento sociale. Gli associati si distinguono in:

    • Soci Fondatori;
    • Soci Ordinari;
    • Soci Onorari;

    È espressamente esclusa qualunque partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.

  • Articolo 3

    SOCI FONDATORI

    Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo e coloro ai quali, per voto unanime del Consiglio Direttivo, venga attribuita tale qualifica.
    Si perde la qualifica di socio fondatore per dimissioni, per decadenza o per esclusione dichiarata all’unanimità dal Consiglio Direttivo (escluso il voto dell’eventuale socio fondatore interessato), previo accertamento da parte del Consiglio Direttivo stesso di comportamenti che si pongano in grave contrasto con gli scopi e lo spirito dell’Associazione.

  • Articolo 4

    SOCI ORDINARI

    Sono Soci Ordinari coloro che abbiano chiesto di far parte dell’Associazione per svolgere le attività statutarie e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

    SOCI ONORARI

    Sono soci onorari coloro che hanno acquisito particolari meriti verso l’associazione. La qualifica di “Socio Onorario” viene assegnata con voto unanime dal Consiglio Direttivo

  • Articolo 5

    La qualifica di socio si perde:

    • per dimissioni; le dimissioni devono essere esercitate mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato;
    • per esclusione. Potrà essere escluso il socio che:
      • non abbia adempiuto o abbia adempiuto con negligenza agli obblighi imposti dal presente statuto o dal regolamento;
      • abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
      • sia stato interdetto o inabilitato;
      • mantenga una condotta contraria alla legge od all’ordine pubblico;
      • eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell’Associazione;
      • per decadenza,

    I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all’Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

  • Articolo 6

    L’organo supremo dell’Associazione è l’assembrea generale degli associati.
    Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti i soci maggiorenni.

    L’assemblea generale degli associati si distingue in ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio associativo, per:

    • approvare e discutere la relazione sulle attività associative, presentata dal Consiglio Direttivo;
    • disutere i vari argomenti secondo l’ordine del giorno;
    • esaminare ed approvare il rendiconto di gestione al termine di ogni esercizio associativo.

    All’assemblea Ordinaria dei Soci compete, altresì, la nomina dei mambri del Consiglio Direttivo.

    L’assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo quando, a parere di quest’ultimo, sia necessario ovvero quando la proposta di convocazione venga fatta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L’assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli associati assenti o dissenzienti.

    Le deliberazioni dovranno restare depositate presso la sede dell’Associazionea disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse nella loro lettura.

  • Articolo 7

    La convocazione dell’assemblea deve essere fatta a cura del Presidente mediante telefax o e-mail inviati a ciascun socio ed a
    tutti i membri dell’organo amministrativo o pubblicazione sulla pagina web/Facebook o affissione presso la sede sociale, almeno otto giorni prima della data fissata.
    L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
    L’assemblea, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto
    di voto.

    Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Per le modifiche del presente statuto, l’assemblea straordinaria, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la
    presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    L’assemblea in seconda convocazione si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con
    la maggioranza dei partecipanti all’assemblea stessa.

    Per le modifiche del presente statuto, l’assemblea straordinaria, in seconda convocazione, si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
    Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta, conferibile solo ad altri associati. Nessun associato può avere più
    di due deleghe.

  • Articolo 8

    CONSIGLIO DIRETTIVO

    Organo secondario è il Consiglio Direttivo che è composto da un numero variabile di membri da tre a cinque. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente, se non vi ha già provveduto l’assemblea.
    Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Segretario General anche tra soggetti non membri del Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo salva diversa determinazione assunta in sede di nomina, durano in carica tre esercizi, salvo
    revoca, rinuncia od altra causa di cessazione.

    Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell’Associazione.
    Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, scegliendoli anche tra non associati.
    Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
    Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione e sulla esclusione degli associati. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
    Il Presidente cura l’attività dell’Associazione nell’ambito delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
    A lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nonché la decisione di agire e resistere in giudizio. In caso di suo impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.
    Il Segretario Generale provvede all’esecuzione delle deliberazioni.
    Ha diritto alla firma di atti di ordinaria amministrazione e, per delega, degli atti di straordinaria amministrazione; può fungere da tesoriere ed economo.
    Al Segretario Generale spettano le attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente, in caso di assenza od impedimento contemporaneo di entrambi.
    In caso di impedimento definitivo o di dimissioni di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocato entro un
    mese dalla data delle dimissioni o dell’accertato impedimento, l’assemblea ordinaria per la nomina del sostituto.
    Tutte le cariche associative menzionate nel presente Statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate
    sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento dell’incarico.

  • Articolo 9

    IL PATRIMONIO

    Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

    • dai contributi degli associati;
    • dalle elargizioni degli associati e di qualunque persona fisica o giuridica o di Enti di qualsiasi tipo;
    • da lasciti e donazioni in genere e da eventuali altre entrate.
  • Articolo 10

    DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

    Non è ammissibile distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
    dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

  • Articolo 11

    ESERCIZIO ASSOCIATIVO

    L’esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
    Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’associazione sia nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, che dopo l’approvazione dello stesso, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua
    lettura.

  • Articolo 12

    SEDI TERRITORIALI

    È possibile istituire sedi territoriali dell’associazione in tutto il territorio italiano. Per la mera organizzazione della sede, il
    Consiglio Direttivo potrà nominare un “Responsabile territoriale”.

    Resta inteso che ciascuna sede territoriale sarà emanazione diretta dell’associazione e non avrà pertanto una propria autonomia decisionale e contrattuale. Gli aderenti alla sede territoriale dovranno infatti effettuare richiesta di associazione alla sede
    centrale e conseguiranno lo status di soci ordinari.

  • Articolo 13

    SCOGLIMENTO

    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno quattro quinti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
    Parimenti, la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve
    essere presentata da almeno quattro quinti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
    In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

  • Articolo 14

    Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.